Statuto “ArciAtea APS” (10 ottobre 2022)

Premessa

L’associazione ArciAtea – rete per la laicità APS si riconosce nei valori democratici che sono alla base della Costituzione repubblicana nata dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e delle Convenzioni ONU sui diritti sociali.

Si rivolge ai razionalisti, agli agnostici e agli atei che aderiscono al cantiere aperto del progetto teorico e politico dell’Illuminismo, che in Italia è stato alimentato da culture politiche – soprattutto quella liberale-radicale e quella marxista-antiautoritaria – diverse, ma accomunate dalla fiducia nell’autodeterminazione dell’umanità e dalla contrarietà alla presenza delle religioni nella sfera pubblica. Assegna grande importanza ai temi dell’istruzione e della ricerca scientifica.

Definizioni e Finalità

Articolo 1

È costituita l’Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.) “ArciAtea APS” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Milano.

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI APS”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

I) Lo scopo principale di ArciAtea è promuovere le concezioni del mondo razionali e non religiose; contribuire all’affermazione concreta della laicità dello Stato, anche eliminando dalla Costituzione il riferimento al Concordato; tutelare i diritti politici, civili e sociali, anche fornendo servizi e attività coerenti con i valori a cui aderisce.

ArciAtea non rivendica primazie o esclusività sulle attività e sui temi trattati; anzi, si propone di collaborare e intrecciare le proprie attività con le associazioni laiche affini o complementari, purché coerenti con gli scopi statutari.

L’associazione intende promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità.

II) Il perseguimento della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avverrà mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale (di cui all’art. 5 del C.T.S.):

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, nonché la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In generale sono potenziali settori di intervento dell’Associazione, ove compatibili, le attività di cui all’articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

III) L’Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità della normativa vigente in materia.

L’Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 3

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L’associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore.

Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale dell’associazione ARCI APS e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6

I soci hanno diritto a:

– frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;

– a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e concorrere all’elaborazione del programma;

– a discutere ed approvare i rendiconti;

– ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;

– approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.

Articolo 7

Il socio è tenuto a:

– rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali;

– versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

– mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.

– rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione;

– osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

– decesso;

– scioglimento dell’Associazione;

– mancato pagamento della quota associativa annuale;

– dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

– rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo

– espulsione o radiazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

– inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

– denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

– l’attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

– il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

– appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;

– l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all’art. 9, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11

I) Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

– beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

– eccedenze degli esercizi annuali;

– erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;

– fondo di riserva;

– partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

II) Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:

– quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;

– proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

– proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

– contributi pubblici e privati;

– erogazioni liberali;

– raccolte fondi;

– ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 12

L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del C.T.S.; una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 13

Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell’Associazione

Articolo 14

Gli organismi di direzione rappresentano l’Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi di direzione dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Articolo 15

Partecipano all’Assemblea generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea stessa.

Le riunioni dell’assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai soci tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

Articolo 16

L’Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 29, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 18.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’art. 29.

Articolo 19

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un socio eletto dall’assemblea stessa. Il presidente dell’assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 20

L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:

a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio;

e) approva le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e l’eventuale relativo documento economico-programmatico;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sulle modificazioni dello statuto;

h) delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del C.T.S., dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

– il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;

il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 26 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

– eseguire le delibere dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’articolo 6 del C.T.S. nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;

– predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;

– all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;

– deliberare circa l’ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;

– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

– sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;

– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

– curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

– decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

– presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo;

– E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 21. La nomina dei nuovi consiglieri deve essere approvata dalla prima assemblea utile ed il loro mandato scade con quello dell’intero Consiglio Direttivo.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del Direttivo, diversamente la prima assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i membri del Consiglio decaduti.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea incidendo nuove elezioni entro venti giorni.

Articolo 27

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del C.T.S. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.

II) Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del C.T.S., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale da’ atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 28

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS l’Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 29

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del C.T.S. la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 e il voto favorevole dei 3⁄4 degli associati aventi diritto al voto, sia nella prima convocazione che nelle successive.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S.

E’ esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni, decide l’Assemblea a norma dello statuto nazionale di ARCI APS, del C.T.S., del Codice Civile e delle norme vigenti.