LIBERTÀ DI COSCIENZA E OBIEZIONE DI COSCIENZA

Il Diritto non è solamente l’insieme di norme che regolano la convivenza all’interno delle comunità.
Il Diritto ha anche un’altra accezione che riconduce all’insieme delle tutele degli individui e dei gruppi umani.
La tutela dei diritti umani può sostenersi solamente se inserita in una cornice sorretta da due principi fondanti: la Democrazia e lo Stato di Diritto.
Il carattere di universalità dei diritti umani non è disgiunto da una oggettiva contestualizzazione storica che se per un verso ne definisce i contorni entro i quali i diritti umani possono essere invocati, per altro verso li rende dinamici e consente che possano evolversi in una correlazione con le modifiche sociali, scientifiche e tecnologiche.
La possibilità che i diritti umani possano evolversi significa sostanzialmente che il loro raggio d’azione può e deve ampliarsi purché la loro mutazione preservi l’essenza della loro rilevanza primaria.
Un diritto umano, del resto non può soffrire limitazione alcuna, men che mai una limitazione che può derivare da un diritto secondario con il quale, non è infrequente che possa porsi in antagonismo.
È il caso della LIBERTÀ DI COSCIENZA che trova la sua insidia più rilevante nella OBIEZIONE DI COSCIENZA.
Per definire cosa sia la LIBERTÀ DI COSCIENZA è necessario percorrere le fonti che la qualificano.
La LIBERTÀ DI COSCIENZA è un diritto fondamentale inviolabile che trova la sua fonte nelle Convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo ma anche nella Costituzione italiana.
La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – CEDU – annovera la LIBERTÀ DI COSCIENZA tra i diritti umani all’articolo 9:

ARTICOLO 9
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
È un diritto supremo, che non può trovare barriere ideologiche, che obbliga gli Stati a non compiere attività che possano limitarlo, è un diritto che non accetta deroghe, e mentre la libertà di manifestare il proprio credo e la propria religione possono trovare delle limitazioni stabilite dalla legge, come è specificato nel secondo comma dell’articolo 9, la LIBERTÀ DI COSCIENZA, al contrario, non trova limitazione alcuna, e non esistono ragioni di sicurezza o ordine pubblico che possano giustificarne una qualsiasi limitazione.
È tuttavia opportuno puntualizzare che la legge può limitare solamente la manifestazione esterna della libertà di credo e di religione, non certo la libertà “interna”.
Definita la fonte della LIBERTÀ DI COSCIENZA è necessario darne una ulteriore qualificazione in relazione alla sua effettiva materializzazione.
La dottrina e la giurisprudenza della Corte Europea non hanno elaborato riferimenti esaustivi dai quali poter attingere una definizione chiara e definita.
La LIBERTÀ DI COSCIENZA si materializza nel diritto di elaborare il proprio ordine e valore morale individuale conformandolo agli altri diritti umani riconosciuti dalla Convenzione.
Per la maggioranza degli individui l’ordine morale è essenzialmente riconducibile ad un sistema valoriale desunto dal credo religioso, mentre l’elaborazione di una scala valoriale autonoma rispetto a quella inerente all’affiliazione religiosa, è la conferma che il criterio distintivo che consente di affermare la differenza tra la libertà religiosa e di credo e la LIBERTÀ DI COSCIENZA è proprio la riconducibilità di quest’ultima ai diritti umani.
Le limitazioni alle manifestazioni della libertà religiosa e di credo, definite dal secondo comma dell’art.9, nel momento in cui escludono la LIBERTÀ DI COSCIENZA, ne confermano indirettamente che la LIBERTÀ DI COSCIENZA è un diritto assoluto mentre gli altri diritti, se pur primari, sono attenuati.
L’ordine morale e valoriale riconducibile ai diritti umani consente ad ogni individuo di proporre una demarcazione netta tra ciò che si può o non si può fare, tra azioni lecite e azioni non lecite, tra libertà proprie e libertà altrui, all’interno di una cornice definita dalla stessa Convenzione.
Ognuno può legittimamente rifiutarsi di compiere un atto “doveroso” se dall’esecuzione di quell’atto ne possa derivare una lesione di diritti fondamentali inviolabili.
I diritti assoluti sono, a titolo esemplificativo, il diritto all’uguaglianza, alla non discriminazione, alla laicità dello Stato, il diritto alla salute, ovvero tutti i diritti di rango costituzionale, e nessun organo dello Stato potrà legittimamente incidere in maniera pregiudizievole per comprimerli.
Ove si verifichi una lesione di diritti fondamentali ed inviolabili, ogni individuo potrà invocare la propria LIBERTÀ DI COSCIENZA attraverso la quale potrà chiedere che siano ripristinate le condizioni di legalità.

Qualche esempio.
Il rifiuto di compiere atti di tortura su un prigioniero, richiama il soldato all’osservanza di diritti umani inviolabili e di rango primario, e con il suo rifiuto il soldato non potrà scontare alcuna conseguenza per aver disatteso l’ordine impartitogli, perché tra i diritti umani c’è quello di non torturare.
Dunque se il soldato si rifiuta di torturare il prigioniero, starà invocando il diritto alla LIBERTÀ DI COSCIENZA posto che i suoi convincimenti gli impediscono di compiere un’azione che lede diritti inviolabili altrui e anzi, con il suo rifiuto, impedisce che sventoli “la bandiera nera dell’illegalità” (1)
Se selezionando personale ai fini dell’assunzione, si includessero nella elencazione dei requisiti richiesti il colore della pelle o l’orientamento sessuale o religioso, qualunque commissione esaminatrice sarebbe legittimata a disattendere le indicazioni ricevute.
La Commissione esaminatrice in simile caso invocherebbe la LIBERTÀ DI COSCIENZA perché se tenesse conto dei criteri di selezione assegnati, si porrebbe in contrasto con il diritto umano inviolabile che non consente che si compiano atti discriminatori in base al colore della pelle, o all’orientamento sessuale o religioso.
Se nella celebrazione di un processo un avvocato, nell’esercizio delle sue funzioni fosse messo nella condizione di dover dichiarare alla Corte il proprio orientamento ateo o religioso, si troverebbe ad essere vittima di una violazione di diritti inviolabili.
L’avvocato potrebbe rifiutarsi di dichiarare se credente o non credente, ateo o agnostico, invocando la LIBERTÀ DI COSCIENZA perché, in simile caso, la Corte avrebbe violato il suo diritto umano di libertà religiosa (enunciato nello stesso articolo 9), tanto più che alla libertà positiva di poter dichiarare pubblicamente la propria condizione personale del pensiero, corrisponde la speculare libertà di non essere costretti in nessun contesto, e men che mai nell’esercizio di funzioni costituzionalmente garantite, a dover esternare i propri convincimenti personali.
Chi si rifiuta di compiere un atto dovuto perché ritiene di subire la lesione di diritti inviolabili, non entra in conflitto con altri valori costituzionali, ma invocando la LIBERTÀ DI COSCIENZA denuncia, al contrario, che le attività da cui ci si sottrae con il rifiuto, sono attività che contrastano esse stesse con la Costituzione o con le Convenzioni sui diritti dell’uomo, e, attraverso il rifiuto, si sollecita il Legislatore a ripristinare la legalità.

*************

Anche la Carta di Nizza articola il principio inviolabile della Libertà di Coscienza:
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
L’enunciato della Carta di Nizza al comma 1 dell’articolo 10 ripropone la libertà di pensiero, di coscienza e di religione tra diritti umani fondamentali.
Al comma 2 invece attribuisce all’OBIEZIONE DI COSCIENZA un valore secondario tanto che relega alle legislazioni nazionali la sua regolamentazione.
Se invocando la LIBERTÀ DI COSCIENZA si denuncia la violazione di diritti umani fondamentali, con l’OBIEZIONE DI COSCIENZA invece non si denuncia alcuna incostituzionalità della norma che si intende disattendere e ciò che si invoca sono i personali convincimenti, politici o religiosi, attraverso i quali si ritiene di poter legittimare il proprio rifiuto.
Nel caso della LIBERTÀ DI COSCIENZA il rifiuto è motivato dalla lesione di diritti costituzionali, nel caso della OBIEZIONE DI COSCIENZA il rifiuto è motivato dalla lesione di convinzioni personali.
Nel caso della LIBERTÀ DI COSCIENZA il cittadino, con il suo rifiuto, può sollecitare il Legislatore a ripristinare principi costituzionali violati.
Nel caso della OBIEZIONE DI COSCIENZA il cittadino con il suo rifiuto non può pretende che il Legislatore si adegui alle sue convinzioni personali sicché i casi di obiezione di coscienza necessitano di un riconoscimento legislativo preventivo.
Qualche esempio.
Il soldato che si rifiuta di eseguire l’ordine di torturare un prigioniero invoca la LIBERTÀ DI COSCIENZA, ma la persona che si rifiuta di prestare servizio militare perché per i propri convincimenti personale e/o religiosi avversa le organizzazioni militari e la guerra, invocherà una OBIEZIONE DI COSCIENZA.
La legislazione ordinaria, quindi di rango secondario, disciplina le ipotesi di OBIEZIONE DI COSCIENZA in relazione al servizio militare.
L’interruzione volontaria di gravidanza è consentita, a determinate condizioni date, con legislazione ordinaria.
La donna che decide di interrompere la gravidanza pone in essere una azione riconducibile alla LIBERTÀ DI COSCIENZA posto che si autodetermina in ragione dei propri liberi convincimenti.
La LIBERTÀ DI COSCIENZA, in questo caso, si lega ad altro diritto umano primario che è il DIRITTO ALLA SALUTE che consiste sostanzialmente nel vedersi garantita l’assistenza sanitaria.
In Italia l’interruzione volontaria di gravidanza è consentita con legge dello Stato che ha il dovere di garantire i livelli di assistenza sanitaria che ne consentano l’effettivo espletamento.
A questa doverosità si accompagna la possibilità per i medici di invocare una personale OBIEZIONE COSCIENZA in virtù della quale, in base a propri convincimenti personali, possono disattendere l’applicazione di una legge ordinaria che disciplina l’interruzione di gravidanza.
È pur vero che negando assistenza sanitaria allo scopo di indurre la donna a rinunciare alla propria autoderminazione definiscono, volenti o nolenti, la lesione di due diritti primari come il DIRITTO ALLA SALUTE e la LIBERTÀ DI COSCIENZA.
Le spinte religiose si stanno spingendo verso la qualificazione dell’OBIEZIONE DI COSCIENZA quale diritto umano.
Finora questo tentativo è naufragato trovando un ostacolo nella formulazione dell’art.10 della Carta di Nizza che separa in modo netto l’OBIEZIONE DI COSCIENZA, disciplinato al secondo comma, dalla LIBERTÀ DI COSCIENZA disciplinata al primo comma, e questa formulazione non lascia dubbi interpretativi di sorta.
L’equiparazione trova ulteriore ostacolo nella comparazione tra il fondamento razionale della LIBERTÀ DI COSCIENZA che afferisce alla tutela dei diritti umani, e il fondamento dell’OBIEZIONE DI COSCIENZA che afferisce invece alla tutela delle credenze e convinzioni individuali, soprattutto religiose.LIBERTÀ DI COSCIENZA E OBIEZIONE DI COSCIENZA
Il Diritto non è solamente l’insieme di norme che regolano la convivenza all’interno delle comunità.
Il Diritto ha anche un’altra accezione che riconduce all’insieme delle tutele degli individui e dei gruppi umani.
La tutela dei diritti umani può sostenersi solamente se inserita in una cornice sorretta da due principi fondanti: la Democrazia e lo Stato di Diritto.
Il carattere di universalità dei diritti umani non è disgiunto da una oggettiva contestualizzazione storica che se per un verso ne definisce i contorni entro i quali i diritti umani possono essere invocati, per altro verso li rende dinamici e consente che possano evolversi in una correlazione con le modifiche sociali, scientifiche e tecnologiche.
La possibilità che i diritti umani possano evolversi significa sostanzialmente che il loro raggio d’azione può e deve ampliarsi purché la loro mutazione preservi l’essenza della loro rilevanza primaria.
Un diritto umano, del resto non può soffrire limitazione alcuna, men che mai una limitazione che può derivare da un diritto secondario con il quale, non è infrequente che possa porsi in antagonismo.
È il caso della LIBERTÀ DI COSCIENZA che trova la sua insidia più rilevante nella OBIEZIONE DI COSCIENZA.
Per definire cosa sia la LIBERTÀ DI COSCIENZA è necessario percorrere le fonti che la qualificano.
La LIBERTÀ DI COSCIENZA è un diritto fondamentale inviolabile che trova la sua fonte nelle Convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo ma anche nella Costituzione italiana.
La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – CEDU – annovera la LIBERTÀ DI COSCIENZA tra i diritti umani all’articolo 9:

ARTICOLO 9
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
È un diritto supremo, che non può trovare barriere ideologiche, che obbliga gli Stati a non compiere attività che possano limitarlo, è un diritto che non accetta deroghe, e mentre la libertà di manifestare il proprio credo e la propria religione possono trovare delle limitazioni stabilite dalla legge, come è specificato nel secondo comma dell’articolo 9, la LIBERTÀ DI COSCIENZA, al contrario, non trova limitazione alcuna, e non esistono ragioni di sicurezza o ordine pubblico che possano giustificarne una qualsiasi limitazione.
È tuttavia opportuno puntualizzare che la legge può limitare solamente la manifestazione esterna della libertà di credo e di religione, non certo la libertà “interna”.
Definita la fonte della LIBERTÀ DI COSCIENZA è necessario darne una ulteriore qualificazione in relazione alla sua effettiva materializzazione.
La dottrina e la giurisprudenza della Corte Europea non hanno elaborato riferimenti esaustivi dai quali poter attingere una definizione chiara e definita.
La LIBERTÀ DI COSCIENZA si materializza nel diritto di elaborare il proprio ordine e valore morale individuale conformandolo agli altri diritti umani riconosciuti dalla Convenzione.
Per la maggioranza degli individui l’ordine morale è essenzialmente riconducibile ad un sistema valoriale desunto dal credo religioso, mentre l’elaborazione di una scala valoriale autonoma rispetto a quella inerente all’affiliazione religiosa, è la conferma che il criterio distintivo che consente di affermare la differenza tra la libertà religiosa e di credo e la LIBERTÀ DI COSCIENZA è proprio la riconducibilità di quest’ultima ai diritti umani.
Le limitazioni alle manifestazioni della libertà religiosa e di credo, definite dal secondo comma dell’art.9, nel momento in cui escludono la LIBERTÀ DI COSCIENZA, ne confermano indirettamente che la LIBERTÀ DI COSCIENZA è un diritto assoluto mentre gli altri diritti, se pur primari, sono attenuati.
L’ordine morale e valoriale riconducibile ai diritti umani consente ad ogni individuo di proporre una demarcazione netta tra ciò che si può o non si può fare, tra azioni lecite e azioni non lecite, tra libertà proprie e libertà altrui, all’interno di una cornice definita dalla stessa Convenzione.
Ognuno può legittimamente rifiutarsi di compiere un atto “doveroso” se dall’esecuzione di quell’atto ne possa derivare una lesione di diritti fondamentali inviolabili.
I diritti assoluti sono, a titolo esemplificativo, il diritto all’uguaglianza, alla non discriminazione, alla laicità dello Stato, il diritto alla salute, ovvero tutti i diritti di rango costituzionale, e nessun organo dello Stato potrà legittimamente incidere in maniera pregiudizievole per comprimerli.
Ove si verifichi una lesione di diritti fondamentali ed inviolabili, ogni individuo potrà invocare la propria LIBERTÀ DI COSCIENZA attraverso la quale potrà chiedere che siano ripristinate le condizioni di legalità.
Qualche esempio.
Il rifiuto di compiere atti di tortura su un prigioniero, richiama il soldato all’osservanza di diritti umani inviolabili e di rango primario, e con il suo rifiuto il soldato non potrà scontare alcuna conseguenza per aver disatteso l’ordine impartitogli, perché tra i diritti umani c’è quello di non torturare.
Dunque se il soldato si rifiuta di torturare il prigioniero, starà invocando il diritto alla LIBERTÀ DI COSCIENZA posto che i suoi convincimenti gli impediscono di compiere un’azione che lede diritti inviolabili altrui e anzi, con il suo rifiuto, impedisce che sventoli “la bandiera nera dell’illegalità”1
Se selezionando personale ai fini dell’assunzione, si includessero nella elencazione dei requisiti richiesti il colore della pelle o l’orientamento sessuale o religioso, qualunque commissione esaminatrice sarebbe legittimata a disattendere le indicazioni ricevute.
La Commissione esaminatrice in simile caso invocherebbe la LIBERTÀ DI COSCIENZA perché se tenesse conto dei criteri di selezione assegnati, si porrebbe in contrasto con il diritto umano inviolabile che non consente che si compiano atti discriminatori in base al colore della pelle, o all’orientamento sessuale o religioso.
Se nella celebrazione di un processo un avvocato, nell’esercizio delle sue funzioni fosse messo nella condizione di dover dichiarare alla Corte il proprio orientamento ateo o religioso, si troverebbe ad essere vittima di una violazione di diritti inviolabili.
L’avvocato potrebbe rifiutarsi di dichiarare se credente o non credente, ateo o agnostico, invocando la LIBERTÀ DI COSCIENZA perché, in simile caso, la Corte avrebbe violato il suo diritto umano di libertà religiosa (enunciato nello stesso articolo 9), tanto più che alla libertà positiva di poter dichiarare pubblicamente la propria condizione personale del pensiero, corrisponde la speculare libertà di non essere costretti in nessun contesto, e men che mai nell’esercizio di funzioni costituzionalmente garantite, a dover esternare i propri convincimenti personali.
Chi si rifiuta di compiere un atto dovuto perché ritiene di subire la lesione di diritti inviolabili, non entra in conflitto con altri valori costituzionali, ma invocando la LIBERTÀ DI COSCIENZA denuncia, al contrario, che le attività da cui ci si sottrae con il rifiuto, sono attività che contrastano esse stesse con la Costituzione o con le Convenzioni sui diritti dell’uomo, e, attraverso il rifiuto, si sollecita il Legislatore a ripristinare la legalità.

*************

Anche la Carta di Nizza articola il principio inviolabile della Libertà di Coscienza:
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
L’enunciato della Carta di Nizza al comma 1 dell’articolo 10 ripropone la libertà di pensiero, di coscienza e di religione tra diritti umani fondamentali.
Al comma 2 invece attribuisce all’OBIEZIONE DI COSCIENZA un valore secondario tanto che relega alle legislazioni nazionali la sua regolamentazione.
Se invocando la LIBERTÀ DI COSCIENZA si denuncia la violazione di diritti umani fondamentali, con l’OBIEZIONE DI COSCIENZA invece non si denuncia alcuna incostituzionalità della norma che si intende disattendere e ciò che si invoca sono i personali convincimenti, politici o religiosi, attraverso i quali si ritiene di poter legittimare il proprio rifiuto.
Nel caso della LIBERTÀ DI COSCIENZA il rifiuto è motivato dalla lesione di diritti costituzionali, nel caso della OBIEZIONE DI COSCIENZA il rifiuto è motivato dalla lesione di convinzioni personali.
Nel caso della LIBERTÀ DI COSCIENZA il cittadino, con il suo rifiuto, può sollecitare il Legislatore a ripristinare principi costituzionali violati.
Nel caso della OBIEZIONE DI COSCIENZA il cittadino con il suo rifiuto non può pretende che il Legislatore si adegui alle sue convinzioni personali sicché i casi di obiezione di coscienza necessitano di un riconoscimento legislativo preventivo.

Qualche esempio.
Il soldato che si rifiuta di eseguire l’ordine di torturare un prigioniero invoca la LIBERTÀ DI COSCIENZA, ma la persona che si rifiuta di prestare servizio militare perché per i propri convincimenti personale e/o religiosi avversa le organizzazioni militari e la guerra, invocherà una OBIEZIONE DI COSCIENZA.
La legislazione ordinaria, quindi di rango secondario, disciplina le ipotesi di OBIEZIONE DI COSCIENZA in relazione al servizio militare.
L’interruzione volontaria di gravidanza è consentita, a determinate condizioni date, con legislazione ordinaria.
La donna che decide di interrompere la gravidanza pone in essere una azione riconducibile alla LIBERTÀ DI COSCIENZA posto che si autodetermina in ragione dei propri liberi convincimenti.
La LIBERTÀ DI COSCIENZA, in questo caso, si lega ad altro diritto umano primario che è il DIRITTO ALLA SALUTE che consiste sostanzialmente nel vedersi garantita l’assistenza sanitaria.
In Italia l’interruzione volontaria di gravidanza è consentita con legge dello Stato che ha il dovere di garantire i livelli di assistenza sanitaria che ne consentano l’effettivo espletamento.
A questa doverosità si accompagna la possibilità per i medici di invocare una personale OBIEZIONE COSCIENZA in virtù della quale, in base a propri convincimenti personali, possono disattendere l’applicazione di una legge ordinaria che disciplina l’interruzione di gravidanza.
È pur vero che negando assistenza sanitaria allo scopo di indurre la donna a rinunciare alla propria autoderminazione definiscono, volenti o nolenti, la lesione di due diritti primari come il DIRITTO ALLA SALUTE e la LIBERTÀ DI COSCIENZA.
Le spinte religiose si stanno spingendo verso la qualificazione dell’OBIEZIONE DI COSCIENZA quale diritto umano.
Finora questo tentativo è naufragato trovando un ostacolo nella formulazione dell’art.10 della Carta di Nizza che separa in modo netto l’OBIEZIONE DI COSCIENZA, disciplinato al secondo comma, dalla LIBERTÀ DI COSCIENZA disciplinata al primo comma, e questa formulazione non lascia dubbi interpretativi di sorta.
L’equiparazione trova ulteriore ostacolo nella comparazione tra il fondamento razionale della LIBERTÀ DI COSCIENZA che afferisce alla tutela dei diritti umani, e il fondamento dell’OBIEZIONE DI COSCIENZA che afferisce invece alla tutela delle credenze e convinzioni individuali, soprattutto religiose.

_____

(1) Nel 1956 la Corte Suprema di Israele dichiarò la colpevolezza di alcuni militari che si erano resi responsabili del massacro di 47 contadini, uomini donne e bambini, nel villaggio arabo di Qafr Qassem, in territorio israeliano. La Corte rigettò la giustificazione per cui i militari stavano semplicemente eseguendo gli ordini, e sentenziò che un soldato ha il diritto e il dovere di rifiutare «un ordine manifestamente illegale, su cui sventola la bandiera nera dell’illegalità». Da allora l’espressione è rimasta proverbiale in relazione ai crimini commessi da soldati in violazione dei diritti umani, anche se il riferimento ad Israele oggi suona beffardo.